Istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Albo Gestori Ambientali prevede che le imprese che si occupano di gestione dei rifiuti abbiano i requisiti idonei di capacità finanziaria.

Informazioni pratiche

Regolamentato dal D.Lgs. 152/2016, l’Albo Gestori Ambientali è strutturato in un Comitato Nazionale (con sede presso il MInistero dell’Ambiente) e in sezioni regionali e provinciali, la cui sede è fissata presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione.

L’obiettivo dell’Albo è quello di ricoprire un ruolo prioritario nel settore della gestione dei rifiuti. Chi richiede l’iscrizione deve dimostrare, attraverso apposita documentazione, di rispettare i necessari requisiti di capacità finanziaria.

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Domande frequenti

L’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che debbano iscriversi all’Albo le imprese che:

  • svolgono attività di raccolta o trasporto di rifiuti
  • effettuano attività di bonifica dei siti
  • effettuano attività di bonifica dei beni che contengono amianto
  • effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali prevede il rispetto di alcuni requisiti. I richiedenti devono:

  • Essere cittadini italiani, cittadini di Stati mebri UE o cittadini di altro Stato residenti in Italia (a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani)
  • Essere domiciliati o residenti in Italia (ovvero abbiano sedo o una stabile organizzazione sul territorio nazionale)

Per l’iscrizione all’Albo occorre inoltre:

  • Che i richiedenti non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, in fase di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione considerata equivalente da eventuale legislazione straniera.
  • Che i richiedenti non si trovino in stato di interdizione legale, inclusa eventuale interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.
  • Che siano in possesso di una attestazione di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
  • Che non abbiano riportato una condanna passata in giudicato (salvo effetti della riabilitazione o di eventuale sospensione della pena) per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, o per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica o per un delitto in materia tributaria; che non abbiano inoltre scontato una pena detentiva con reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
  • Che non siano sottoposti a misure di prevenzione (art. 3 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni e integrazioni.
  • Che non si siano resi gravemente colpevoli in passato di false dichiarazioni nel fornire informazioni all’Albo.

Nel caso di impresa individuale, il solo titolare è tenuto a rispettare i criteri di ammissione previsti per l’Albo Gestori Ambientali.

Nel caso di Società a nome collettivo, di Società in accomandita semplice e di altre forme di rappresentanza, sono tenuti a rispettare i criteri di ammissione previsti per l’Albo Gestori Ambientali: i soci (per le SNC), gli accomandatari (per le SAS) e gli amministratori muniti di rappresentanza (per tutti gli altri casi).

Possono essere iscritte all’Albo diverse tipologie di impresa, riconducibili alle sottostanti categorie:

  • Categorie 1 – 5: imprese che effettuano raccolta e/o trasporto di rifiuti pericolosi e non
  • Categoria 8: imprese che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi.
  • Categoria 9: imprese che effettuano bonifica dei siti
  • Categoria 10: imprese che effettuano bonifica dei siti contenenti amianto

Iscrizione e rinnovo all’Albo Gestori Ambientali prevedono che il richiedente abbia:

  • Capacità finanziaria: da dimostrare mediante affidamento bancario o bilanci
  • Garanzia finanziaria: da dimostrare mediante fidejussione, parametrata alle categorie e classi di interesse.
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