Gli autotrasportatori che effettuano attività di movimentazione merci su strada per conto terzi (e dunque non in conto proprio) effettuano attività d’impresa regolamentata da una normativa specifica.

Informazioni pratiche

Il regolamento che norma il trasporto merci conto terzi mediante autoveicoli e rimorchi, a fronte di un corrispettivo, è riconducibile al Regolamento Europeo (CE) n. 1701/2009 e dalla Legge n. 35 del 4/04/2012 e successive disposizioni applicate.

Chiunque operi nel settore del trasporto merci conto terzi in qualità di trasportatore (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, di natura privata o pubblica) è soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000.

In base alla tipologia di carico dell’automezzo, è previsto il rispetto di uno o più dei seguenti criteri.

  • Idoneità morale (onorabilità)
  • Idoneità professionale
  • Capacità finanziaria

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate o senza limiti ponderali (di peso) devono rispettare tutti e tre i requisiti.

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate il requisito da rispettare è solo quello della Onorabilità.

I requisiti devono essere validi al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e permanere per tutta la durata del periodo di iscrizione.

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Domande frequenti

Il requisito di Idoneità Morale (Onorabilità), previsto per la gestione del trasporto Conto Terzi), deve essere rispettato da:

  • da coloro che gestiscono e dirigono di fatto e in maniera continuativa l’attività di autotrasporto
  • dall’amministratore unico o dai membri del consiglio d’amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente
  • dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone
  • dal titolare dell’impresa individuale o familiare

Tale requisito, per essere rispettato, prevede per i soggetti autori della domanda di attivazione del servizio quanto segue:

  • Che non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza oppure che non siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione
  • Che non siano sottoposti con sentenza definitiva ad alcune pene accessorie previste dal Codice Penale
  • Che non abbiano riportato con sentenza definitiva una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi
  • Che non abbiano subito in via definitiva l’applicazione di sanzioni amministrative, ad esempio per l’esercizio abusivo della professione, per la sospensione di cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio della patente di guida, ecc.
  • Che non abbiano subito, in qualità di datori di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale
  • Che non siano stati dichiarati falliti

Il requisito di Idoneità Professionale (o Professionalità) si considera acquisito qualora il richiedente presenti un attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione tenuto da Enti Formativi autorizzati, oppure se in possesso del titolo professionale di gestore del trasporto acquisito previo superamento dell’esame di abilitazione sostenuto presso la Provincia competente per il territorio.

Con la definizione di Capacità Finanziaria si intende una disponibilità pari a 9.000€ per il primo veicolo e di 5.000€ per i successivi.

Come può essere dimostrata? Esistono molteplici forme di attestazione.

  • Fidejussione bancaria
  • Capitale Proprio e Riserve d’Impresa (per le società di capitali)
  • Patrimonio personale dell’imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili (per le imprese individuali o le società di persone)

L’art. 1 comma 251 della Legge 23.12.14, n. 190 (Legge Stabilità 2015) stabilisce che le nuove imprese che presenteranno domanda di autorizzazione all’esercizio della professione e di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori potranno dimostrare di rispettare il Requisito di Idoneità Finanziaria anche “tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio”. Si considera il periodo di validità a far data dal conseguimento dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autotrasporto.

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