Informazioni pratiche
Il regolamento che norma il trasporto merci conto terzi mediante autoveicoli e rimorchi, a fronte di un corrispettivo, è riconducibile al Regolamento Europeo (CE) n. 1701/2009 e dalla Legge n. 35 del 4/04/2012 e successive disposizioni applicate.
Chiunque operi nel settore del trasporto merci conto terzi in qualità di trasportatore (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, di natura privata o pubblica) è soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000.
In base alla tipologia di carico dell’automezzo, è previsto il rispetto di uno o più dei seguenti criteri.
- Idoneità morale (onorabilità)
- Idoneità professionale
- Capacità finanziaria
Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate o senza limiti ponderali (di peso) devono rispettare tutti e tre i requisiti.
Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate il requisito da rispettare è solo quello della Onorabilità.
I requisiti devono essere validi al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e permanere per tutta la durata del periodo di iscrizione.
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